Testamento olografo ed il testamento per atto
Il testamento per atto è pubblico o segreto. Le due denominazioni non debbono trarre in inganno: in entrambi i casi il documento resta rigorosamente segreto per tutta la vita del testatore. Data la secondaria importanza del testamento segreto si farà qui riferimento al solo testamento in forma pubblica.
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni testamentarie. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. Il testamento olografo, pertanto, può essere predisposto autonomamente da un soggetto, anche non in presenza del notaio.
Il testamento pubblico, invece, è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni; è, in altri termini, un atto notarile vero e proprio. Quando si pone in essere un testamento pubblico il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara la sua volontà, la quale è scritta dal notaio stesso che dà, poi, lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Il testamento pubblico contiene l’indicazione del luogo, della data di ricevimento del testamento stesso e l’ora della sottoscrizione, e deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
La legge prevede particolari formalità, in caso di testamento pubblico, per il caso in cui il testatore non possa sottoscrivere (o può farlo solo con grave difficoltà) e per il testamento del muto, sordo o sordomuto, mentre altre formalità sono previste per il testamento segreto e per i testamenti speciali.
Il testamento è un documento che riveste grande importanza per il diritto e deve essere posto in essere con la dovuta informazione e con le dovute cautele, al fine, da un lato, di evitare l’invalidità del testamento stesso e, dall’altro lato, di conseguire gli effetti che siano voluti dal testatore nei limiti di legge.
Il testamento olografo, ad esempio, presenta il vantaggio di poter essere predisposto anche senza la presenza del notaio ma non offre adeguate garanzie di conservazione, potendo essere smarrito o distrutto, e può risultare addirittura invalido, nel caso in cui non sia redatto secondo quanto previsto dalla legge. Non è infrequente, infatti, nella prassi, che sorgano gravi problemi in presenza di testamenti redatti senza l’ausilio di un tecnico del diritto.
Per tali motivi in materia testamentaria il ruolo del notaio è di assoluto rilievo:
• in occasione della redazione del testamento, poiché non solo può fornire tutte le informazioni necessarie ad evitare l’invalidità del testamento ma è il soggetto legittimato dalla legge a ricevere il testamento pubblico, e può comunque portare a conoscenza delle varie opportunità offerte dalla legge per regolare la successione ereditaria;
• a seguito del decesso, poiché provvede alla pubblicazione dei testamenti olografi lasciati dal defunto, alla registrazione del testamento pubblico e, in ogni caso, può informare dettagliatamente sull’operatività concreta delle regole ereditarie applicabili al caso specifico.
Anche per tali aspetti si può trovare nel nostro studio un valido aiuto per avere chiarimenti ed indicazioni operative.
Al valore dei beni lasciati dal defunto alla data della morte occorre dapprima detrarre la somma complessiva dei debiti del defunto esistenti alla data della morte e, successivamente, aggiungere il valore di tutte le donazioni poste in essere dal defunto. Sulla somma risultante da tali operazioni, in base alla quota riservata dalla legge a ciascun legittimario, si calcola quanto spettante a ciascun soggetto tutelato. Sul nostro sito potrai consultare gli articoli in base a quello di cui hai bisogno. Il vostro notaio può aiutarvi anche con la successione legittima dell'eredità.
Si tratta di calcoli a volte complessi e che comportano un’attenta valutazione caso per caso, sia degli elementi patrimoniali della eredità, sia della composizione della famiglia e dei rapporti intercorsi tra i vari soggetti coinvolti nella successione. Una ricostruzione imprecisa può portare ad avere un quadro non corretto dei diritti spettanti ai singoli soggetti, con conseguenze negative sui rapporti tra soggetti coinvolti nella successione: è assolutamente raccomandabile rivolgersi ad un professionista del settore per avere una consulenza precisa sulla situazione e per poter eventualmente fruire dei vari istituti offerti dalla legge per venire incontro alle esigenze del caso.
Diritti soddisfatti
Occorre, poi, ricordare che il legittimario che lamenti una violazione dei suoi diritti e che abbia ricevuto meno di quanto la legge gli avrebbe riservato, può agire in giudizio per vedere soddisfatti i propri diritti, con azioni alle quali la legge attribuisce particolare efficacia. Il nostro studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento o delucidazione in merito.
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